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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.3.600.22. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1415

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2009  [ apri ]
0.3.600.22.

Al comma 1, sopprimere le parole: e l'acquisizione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, e dopo l'articolo 3, inserire l'articolo 3-bis (Introduzione dell'articolo 266-ter del codice di procedura penale): 1. Dopo l'articolo 266-bis è inserito il seguente:
«Articolo 266-ter. - 1. L'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico o telematico presso il fornitore è disposta dal pubblico ministero con decreto motivato che ne attesta l'utilità ai fini della prosecuzione delle indagini.
2. Il difensore della persona sottoposta alle indagini e quello della persona offesa possono richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero, del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».
2. L'articolo 132 comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è abrogato.

em. 3.600.