All'articolo 3 aggiungere il seguente:
3. L'intercettazione di conversazione o comunicazione telefoniche, di altre forme di comunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamene alle utenze ovvero di luoghi, nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.