Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere altresì utilizzati i risultati delle intercettazioni disposte per l'accertamento di delitti di associazione, qualora nell'udienza preliminare sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere in riferimento agli indicati delitti, per insussistenza del fatto».