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Legislatura XVI

Proposta emendativa Ta.7.2. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on.Palomba).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale). -1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso il procuratore della Repubblica che procede o un suo delegato»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al Giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il Giudice per le indagini preliminari decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127».

Testo alternativo del relatore di minoranza