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Legislatura XVI

Proposta emendativa Ta.5.1. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on.Palomba).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Gli indizi possono essere desunti anche dal contenuto di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo o in altro procedimento».
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo con gli atti necessari per il giudizio. A richiesta del giudice trasmette gli altri atti dell'indagine richiesti.
1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, la richiesta di intercettazione e la conseguente autorizzazione possono riguardare anche le utenze ed i luoghi nella disponibilità della persona offesa, che deve essere avvertita salvo che tale adempimento sia escluso dal provvedimento autorizzativo in quanto possa nuocere alle indagini. È sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni quando sia utile alle indagini per l'identificazione delle persone».
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del pubblico ministero, motivata anche dai risultati dell'intercettazione fino ad allora disposta, la durata delle operazioni può essere prorogata dal giudice, con provvedimento che deve esplicitare la sua autonoma valutazione, per un periodo di pari durata, e così via fino al compimento per la prima volta del termine per le indagini preliminari. Con il provvedimento che autorizza la proroga ai sensi dell'articolo 406, comma 1, il giudice, su richiesta dal pubblico ministero motivata dall'esigenza che non sia vanificata l'attività proficua per le indagini fino ad allora svolta, può contestualmente autorizzare la proroga anche delle intercettazioni con motivazione che faccia espresso riferimento alle specifiche esigenze di mantenere l'intercettazione quale strumento assolutamente necessario per la conclusione delle indagini».

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo, 51, comma 3-bis e comma 3-quater, articolo 609-bis e gli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa».

e) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «specificamente indicato quale responsabile del corretto adempimento delle operazioni cui non procede personalmente. Entrambi possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto dal procuratore della Repubblica o suo delegato sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

Testo alternativo del relatore di minoranza