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Legislatura XVI

Proposta emendativa Ta.4.2. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on.Ferranti).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - (Modifica all'articolo 266 e introduzione dell'articolo 266-ter del codice di procedura penale). - 1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, la parola «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione».
2. Il comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche a mezzo di riprese visive. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione o la videoregistrazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Le operazioni di ripresa visiva di comportamenti non comunicativi nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soggiacciono alle condizioni previste dal periodo precedente».

3. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 266-ter (Acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico). 1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico sono acquisiti presso il fornitore, quando siano necessari ai fini delle indagini, con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero, anche su richiesta del difensore o della persona sottoposta alle indagini.
2. Il difensore della persona sottoposta alle indagini e quello della persona offesa possono sempre richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale.
3. Nei casi di urgenza il pubblico ministero può provvedere autonomamente all'acquisizione con decreto motivato che deve essere convalidato dal giudice entro quarantotto ore.
4. Nel corso delle indagini, il trattamento e l'analisi dei dati relativo al traffico telefonico o telematico è effettuato dal pubblico ministero e può essere delegato alla polizia giudiziaria. Solo in casi eccezionali il pubblico ministero può, con decreto motivato, affidare tali attività ad un consulente nominato ai sensi dell'articolo 359».

Testo alternativo del relatore di minoranza