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Legislatura XVI

Proposta emendativa Ta.3.2. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on.Palomba).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Ne è tuttavia consentita la pubblicazione del contenuto o per riassunto»;
b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. È consentita la pubblicazione nel contenuto delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari solo dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza stessa. Le parti che riproducono gli atti riguardanti le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 266 possono essere pubblicate solo per riassunto».
c) 1-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
«6-ter. Durante la fase delle indagini preliminari è vietata la pubblicazione e la diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati durante la loro attività relativa ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».
d) All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«8. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articolo 269 e 271».

2. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con la richiesta di rinvio a giudizio per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare per gli eventuali interventi di competenza secondo gli specifici ordinamenti professionali».

Testo alternativo del relatore di minoranza