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Legislatura XVI

Proposta emendativa Ta.23.1. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on.Ferranti).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 23. - (Regime transitorio). - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti già trasmessi al giudice dell'udienza preliminare alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza