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Legislatura XVI

Proposta emendativa Ta.13.1. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on.Ferranti).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. - (Introduzione dell'articolo 329-bis in relazione all'obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 329-bis. (Obbligo del segreto per le intercettazioni). 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato sono coperti dal segreto fino a quando i difensori non possono averne conoscenza.

Testo alternativo del relatore di minoranza