Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Modifiche all'articolo 53 del codice di procedura penale).- 1. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «a), b), d) ed e) aggiungere le seguenti »nonché se il magistrato è stato rinviato a giudizio per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale in relazione al procedimento assegnatogli per avere rivelato elementi coperti dal segreto«;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano rinviati a giudizio per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale in relazione al procedimento trattato dal loro ufficio.