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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.3. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
7.3.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b-ter) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei casi di documentazione ritenuta assolutamente estranea alle indagini, il giudice, sentito il pubblico ministero, può disporne, anche d'ufficio, la distruzione anticipata, salvo che le intercettazioni siano state eseguite per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a).
2-ter. Nei casi di documentazione ritenuta irrilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza, sentite le parti, il giudice decide con decreto motivato.»