Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3 con le seguenti: o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si sia proceduto. Decorsi tali termini il giudice dispone anche d'ufficio la distruzione della documentazione di cui al comma 1.