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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.5. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
6.5.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato e secondo le modalità e procedure previste dalla legge.
4-bis. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti d ascolto di cui al comma 3.
5. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti, persone o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato.
5-bis. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
5-ter. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare un grave pregiudizio per le indagini espressamente indicato in apposito decreto.
6. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269;
b) di ascoltare o visionare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazione informatiche o telematiche;
c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia stata vietata l'utilizzazione.».