Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: e 3-quinquies del presente codice, nonché di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 575, 605, 609-bis, 609-quater, 629, 644 del codice penale.