Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il giudice, con decreto motivato, può disporre l'intercettazione delle utenze in uso a persone in relazione alle quali ricorrano i requisiti di cui al presente articolo, pur se intestate e terzi. Qualora queste ultime risultino intestate a soggetti per i quali sia prevista l'autorizzazione a procedere, le intercettazioni non possono essere utilizzate nei confronti dell'intestatario formale, senza la previa autorizzazione.