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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.7. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
4.7.

Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (Introduzione dell'articolo 266-ter del codice di procedura penale). - 1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 266-ter. - (Acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico). - 1. Quando siano necessari per l'accertamento dei fatti, i dati relativi al traffico telefonico o telematico sono acquisiti presso il fornitore, con decreto motivato del giudice, su richiesta delle parti.
2. Il difensore di una delle parti private o della persona offesa può sempre richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
3. Nei casi di urgenza il pubblico ministero può provvedere autonomamente all'acquisizione con decreto motivato che deve essere convalidato dal giudice entro quarantotto ore.
4. Nel corso delle indagini, il trattamento e l'analisi dei dati relativi al traffico telefonico o telematico sono effettuati dal pubblico ministero e possono essere delegati alla polizia giudiziaria. Solo in casi eccezionali il pubblico ministero può, con decreto motivato, affidare tali attività ad un consulente nominato ai sensi dell'articolo 359».

all'articolo 5, sopprimere la lettera c).