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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.20. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
4.20.

Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, sopprimere le parole:, di immagini mediante riprese visive.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 266-ter. - (Intercettazione di corrispondenza postale). - 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.
Art. 266-quater. - (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche si applicano:
a) alle operazioni di ripresa visiva captative anche di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle quarantotto ore successive».