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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.3. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
3.3.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«2. È vietata la pubblicazione di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, salvo che per gli atti per i quali non sussiste più il segreto interno».