Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Dopo l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della Magistratura una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente».