Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. - (Modifica all'articolo 292 del codice di procedura penale). - 1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e in relazione alle parti che giustificano l'applicazione della misura».