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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.7. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
8.7.

Al comma 1, capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato qualora risultino gravi, precisi e concordanti con altri dati o elementi certi.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 273, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: «203» sono aggiunte le seguenti: «, 270, comma 1».