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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.7. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
6.7.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: essi sono depositati in segreteria con le seguenti: il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni che ritiene rilevanti ai fini del procedimento.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Scaduto il termine di cui al comma 4, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269.
6-ter. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269.
6-quater. Le disposizioni dei commi 6-bis e 6-ter si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.
6-quinquies. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni rilevanti depositate dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 268, comma 4, e di quelle di cui sia stata disposta l'acquisizione.
6-sexies. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione ai sensi dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, secondo le modalità previste dal presente codice.»