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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.16. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
6.16.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Il giudice, compiute le formalità di cui ai commi precedenti, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzati per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni o dalle conversazioni.
7-bis. Le trascrizioni delle registrazioni e le relative stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
8. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.»