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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.108. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
5.108.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da:, motivato contestualmente fino alla fine del capoverso con le seguenti: motivato, contestuale e successivamente non modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento. L'intercettazione è autorizzata soltanto nei confronti di utenze telefoniche o di altri mezzi di comunicazione in uso a chi risulti il probabile autore del reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203".

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
il comma 1-bis è abrogato.