Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«2. È vietata la pubblicazione di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, salvo che per gli atti per i quali non sussiste più il segreto interno».