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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.27. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
3.27.

Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:
«2. Con la richiesta di rinvio a giudizio per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».