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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.16. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
16.16.

Al comma 1, sostituire le lettere c), d), e) ed f) con la seguente:
c) l'articolo 684 è sostituito dal seguente:
«Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.
Se gli atti o documenti si riferiscono a intercettazioni di conversazioni o di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche o alle captazioni di comunicazioni coperte dal segreto ai sensi dell'articolo 329-bis, o dei quali sia stata ordinata l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis, del codice di procedura penale, ovvero la distruzione ai sensi dell'articolo 269 del medesimo codice, la pena dell'ammenda è da euro 5.000 a euro 20.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».