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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.01. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
11.01.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale). - 1. Il comma 3 dell'articolo 295 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».