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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.301. in Assemblea riferita al C. 1415-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2009  [ apri ]
3.301.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».

La Commissione