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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.10. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/10/2009  [ apri ]
1.10.
approvato

Sostituirlo con il seguente:

1. La Repubblica riconosce il 12 novembre quale «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace».

La Commissione