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Legislatura XVI

Proposta emendativa 83.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2008  [ apri ]
83.04.
approvato

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Attuazione dell'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007).

1. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, gli enti locali ed i soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 novembre 2000, avente ad oggetto «accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica al fine di visionare ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999». Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione di cui al regio-decreto 10 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione ed alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'Ufficio, nel caso degli Enti locali, ed il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta ed individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 2009 l'elenco di tali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. È esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e gli agenti della riscossione.

ident. 83.08.83.02.