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Legislatura XVI

Proposta emendativa 63.010.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2008  [ apri ]
63.010.

1. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato d'emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, è vietato il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in altre regioni.
2. I rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Avellino località Fianodardine, Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento), ai fini delle successive fasi di gestione nell'ambito della regione Campania, sono sempre assimilati alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01.
3. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (Caserta).

Il Governo