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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.10.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2008  [ apri ]
5.10.
approvato(approvato per la parte ammissibile)

Sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, capoverso 198, secondo periodo, sostituire le parole: analizza le segnalazioni con le seguenti: verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute e analizza le ulteriori segnalazioni;
al comma 1, capoverso 199, aggiungere infine il seguente periodo: Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, lettera b), dopo le parole: riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto inserire le seguenti:, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione,;
al comma 2, lettera b), dopo le parole: in favore dell'assegnatario inserire le seguenti: non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal primo settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della gioventù, un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge n. 388 del 2000, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954.
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per il 2010 e 30 milioni di euro per il 2011. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e interventi per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico.

All'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'articolo l, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si interpreta nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 4-bis. - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
«Art. 4-ter. - 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattispecie regolate dalle medesime disposizioni, trovando applicazione nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 2001, e successive modificazioni, l'articolo 1419, primo comma, del codice civile.

All'articolo 42 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, alinea dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti:, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009.

Al comma 8 dell'articolo 60, aggiungere il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 5, comma 4, del decreto legge n. 93 del 2008, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro per l'anno 2010.

All'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere il comma 11;

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale economico sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

All'articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis). Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

All'articolo 68, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare ad un sottosegretario di Stato.

All'articolo 76, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il divieto di assunzione è sospeso per gli enti locali i cui organi politici sono stati rinnovati nella tornata elettorale 15-16 giugno 2008, limitatamente agli incarichi dirigenziali in essere alla data del 31 maggio 2008 e venuti meno a seguito delle elezioni, in caso di oggettiva e dimostrata indispensabilità degli incarichi stessi per l'assolvimento delle funzioni dell'ente.

All'articolo 81 dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Le fondazioni riconosciute che erogano gratuitamente somme a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale operano nell'esercizio di attività di beneficenza ai sensi del comma 1, numero 3) dell'articolo 19 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

All'articolo 82 dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

29-bis. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: «degli enti cooperativi» sono inserite le seguenti: «il cui volume di affari è superiore a euro 1.000.000,00»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente:
«7-bis. Per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici viene certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente e per asseverazione dal Presidente del collegio sindacale».

I Relatori
ex 2.65