All'articolo aggiuntivo 77.09 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con le disposizioni statutarie.
All'emendamento 77.09 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con le disposizioni statutarie e relative norme di attuazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 77-bis»;
b) al comma 7 le parole: «, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome è fatto salvo quanto disposto dalle norme statutarie e dalle relative norme di attuazione».