Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al personale con qualifica di dirigente è corrisposto solo dopo la puntuale verifica dei risultati conseguiti e degli obiettivi effettivamente raggiunti nell'attività amministrativa e di gestione del proprio incarico. La verifica è effettuata, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, sentito parere della Corte dei conti. La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.