stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.60.02.48.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2008  [ apri ]
0.60.02.48.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
10. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese di rappresentanza, sono rideterminate in maniera tale da realizzare complessivamente una riduzione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 15 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
10-ter. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2009.

em. 60.02.