All'articolo 70, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa.
Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'articolo 10, comma 1-bis dell'articolo 70, pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.