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Legislatura XVI

Proposta emendativa 83.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2008  [ apri ]
83.08.

Dopo l'articolo 83, inserire i seguenti:

Art. 83-bis.
(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto dl cose per conto di terzi).

1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2008, n. 286, sulla base di una adeguata Indagine a campione, e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero detto Sviluppo Economico sul prezzo medio dei carburante (gasolio per autotrazione), determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro dl percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e ne calcola l'indice di variazione.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi dei carburante.

Art. 83-ter.
(Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nel contratti di trasporto).

1. Le disposizioni dei presente articolo si applicano nelle more dl un accordo quadro delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese della committenta con il tavolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto, volto a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal committente per i costi del carburante sostenuti dal vettore.
2. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, al sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Nel caso il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte dei corrispettivo corrispondente ai costo del carburante sostenuto dai vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato al sensi dell'articolo precedente, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione dei contratto stesso.
4. Qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dai mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per fa esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, laddove la parte dei corrispettivo corrispondente ai costo del carburante non venga adeguata secondo quanto previsto al comma precedente il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. L'azione del vettore sì prescrive con il decorso dl cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, li vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, al sensi dell'articolo 638 dei codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione dei trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione dei trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei comma precedente. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge con decreto motivato, al sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 dei codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui pub essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, dei codice di procedura civile.

Art. 83-quater
(Norma transitoria).

1. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all'articolo 83-bis, l'indice dell'adeguamento automatico dei corrispettivo è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo Sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Tale Indice è pari al 30 per cento della variazione percentuale dei prezzo del gasolio rilevato nel periodo dl riferimento per i veicoli dl massa complessiva pari o superiore alle 20 tonnellate, al 20 per cento di tale variazione per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle 3,9 tonnellate, ed al 10 per cento della variazione stessa per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo dei gasolio a far data dal 1° luglio 2008.

Art. 83-quinquies.
(Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore).

1. Il termine dl pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nel quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data dl emissione della fattura da parte dei creditore, nel rispetto dell'articolo 7 dei decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 20001351CE relativa alla lotta contro 1 ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
2. In caso di mancato rispetto dei termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai saggia legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'Impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
3. La decorrenza degli interessi moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, dei decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 83-sexies.
(Regolarità di tutti i soggetti della filiera).

Le disposizioni di cui agli articoli 83-bis, 83-ter, 83-quater e 83-quinquies si applicano nei confronti di tutti i soggetti della filiera logistica che svolgano o organizzino professionalmente prestazioni di trasporto.

Art. 83-septies.
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

1. Ai fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e dl assicurare il corretto ed uniforme funzionamento dei mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti e esercizi a superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni al sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole: e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore dei presente decreto legislativo sono abrogate.
4. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole: iscritto al relativo albo professionale sono sostituite dalle seguenti: abilitato al sensi delle specifiche normative vigenti nel paesi dell'Unione europea.
5. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
6. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di vettoriamento dei gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

ident. 83.02.83.04.