stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 82.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2008  [ apri ]
82.5.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 dei decreto-legge richiamato nel precedente comma 21 è operata sui proventi percepiti con l'aliquota dei 12,50 per cento fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 prima dell'entrata in vigore dei presente decreto-legge e il valore risultante dall'ultimo rendiconto redatto prima della data di sottoscrizione o acquisto.