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Legislatura XVI

Proposta emendativa 81.35.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2008  [ apri ]
81.35.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere per il 50 per cento allo Stato e per il 50 per cento alla Regione interessata dalle infrastrutture di estrazione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4. Le Regioni interessate destinano tali somme alla riduzione dei costi del costo dei carburanti per autotrazione a favore dei cittadini residenti e delle imprese con sede legale e operativa nei loro territori. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi inderogabilmente entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono dettate le disposizioni attuative finalizzate a stabilire le modalità per la riduzione del costo dei carburanti per autotrazione tramite la predisposizione di carte acquisti a favore di tutti i residenti, finalizzate all'acquisto di tali beni, con onere a carico della Regione beneficiaria delle aliquote addizionali. La misura ditale riduzione variabile a seconda della Regione interessata è determinata sulla base delle risorse che in ciascuna Regione si renderanno disponibili, in conseguenza della corresponsione delle ulteriori aliquote di cui alla presente legge.

Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento;
c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole:
97 per cento con le seguenti: 95 per cento.