Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: I comuni al di sopra dei 15 mila abitanti, al fine del rilascio delle concessioni per la costruzione di edilizia abitativa, sono tenuti a verificare l'impegno delle imprese concessionarie a destinare il 10 per cento delle unità abitative da costruire alla destinazione di abitazioni a canone agevolato.