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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.11.79.61.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2008  [ apri ]
0.11.79.61.

Sostituire il comma 5-bis, con il seguente:
5. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, sulla base della definizione di cui al decreto ministeriale 22/04/2008 Ministero delle Infrastrutture - Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Al fine di facilitare la verifica della compensazione degli oneri di servizio di interesse generale, ogni programma di intervento che fruisca di benefici pubblici di qualsiasi natura dovrà essere accompagnato da un piano finanziario che dimostri l'assenza di utili superiori al 10 per cento dei ricavi ottenuti dalla vendita o dall'affitto degli alloggi.

em. 11.79.
ident. 0.11.79.2.