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Legislatura XVI

Proposta emendativa 62.11.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2008  [ apri ]
62.11.

All'articolo 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al primo comma premettere il seguente periodo: «Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.».
2. Al comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo: «Per gli enti di cui al presente comma, è esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.».
3. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. L'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è così modificato: dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche», sono aggiunte le seguenti: «nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate»."

Il Governo