stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.051.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2008  [ apri ]
6.051.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione).

1. II Ministero dello Sviluppo Economico sottoscrive, con le Regioni e gli altri soggetti interessati, specifici Accordi di programma, di cui al successivo comma 4, per la reindustrializzazione, che prevedano interventi di agevolazione, proposti ed attuati dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., secondo le direttive emanate dal Ministero medesimo ai sensi del successivo comma 8, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di:
a) accompagnare le azioni di reindustrializzazione delle aree industriali inquinate, nel quadro degli interventi di all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
b) favorire interventi compensativi per le aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente;
c) promuovere iniziative per la riqualificazione di aree interessate da situazioni complesse di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale.

2. Gli interventi di reindustrializzazione di cui al comma 1 lettera a) vengono effettuati secondo le procedure previste all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, lettere b) e c) avviene sulla base di criteri definiti dal Cipe con propria deliberazione, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Gli interventi di reindustrializzazione da realizzare, ai sensi di quanto previsto al comma 1, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, potranno riguardare interventi di incentivazione per sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese esistenti e la promozione e creazione di nuove iniziative imprenditoriali nonché la realizzazione di interventi di riqualificazione e ristrutturazione strettamente connessi.
5. Gli interventi per la reindustrializzazione possono prevedere anche l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Per l'attivazione delle iniziative e degli interventi di reindustrializzazione previsti sono sottoscritti specifici Accordi di Programma con le regioni interessate ai sensi di quanto disposto con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli Accordi di Programma costituiscono fonte regolamentare per la definizione delle modalità attuative di competenza dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 2007 n. 747 recante Agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 181/1989, e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1968/2006, del regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal regolamento (CE) n. 1976/2006. (Decreto n. 747). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2008, n. 19, S.O.
7. Le disposizioni di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni in contrasto con il presente articolo sono abrogate. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e contratti sottoscritti dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa prima della data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, individua le risorse da destinate allo scopo a legislazione vigente nonché le eventuali risorse che potranno essere utilizzate direttamente dalla Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa nell'ambito delle proprie disponibilità. Con lo stesso decreto vengono impartite le direttive all'Agenzia medesima.
9. Per la realizzazione degli interventi di al presente articolo, effettuati per il tramite dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, si provvede a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

Il Governo