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Legislatura XVI

Proposta emendativa 55.017.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2008  [ apri ]
55.017.

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

Art. 55-bis.
(Conciliazione e arbitrato).

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 410.
(Tentativo di conciliazione).

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.
2. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
3. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza dei presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
5. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita a cura della stessa parte istante alla controparte.
6. La richiesta deve precisare:
a) nome, cognome, e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
b) il luogo ove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
c) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
d) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

7. Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che dovrà essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa».

2. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 411.
(Processo verbale di conciliazione).

1. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo a seguito di provvedimento dei giudice su istanza della parte interessata.
2. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415, devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.
4. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 412.
(Risoluzione arbitrale della controversia).

1. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
2. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
a) il termine per la emanazione del lodo, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
b) le norme che la commissione dovrà applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

3. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri ed autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 del codice civile e di cui all'articolo 2113, quarto comma, dei codice civile ed ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825.
4. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter.

4. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 412-ter.
(Altre modalità di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva).

1. La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, può essere svolta altresì presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410, 411 e 412.

5. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 412-quater.
(Altre modalità di conciliazione e arbitrato).

1. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 possono essere altresì proposte innanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. È nulla ogni clausola dei contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie sopra indicate al Collegio di conciliazione ed arbitrato.
2. Il Collegio è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di Presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati patrocinanti in cassazione.
3. La parte che intenda ricorrere al Collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte ed indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domano i mezzi di prova ed il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda.
4. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del Presidente e della sede del Collegio. Ove ciò non avvenga ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.
5. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del Collegio, la parte convenuta entro trenta giorni da tale scelta deve depositare presso la sede del Collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.
6. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del Collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del Collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.
7. Il Collegio fissa il giorno della udienza, da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza dei termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti nel domicilio eletto almeno dieci giorni prima.
8. All'udienza il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce si applicano le disposizioni dell'articolo 411, comma 1 e comma 5, e dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
9. Se la conciliazione non riesce il Collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti è ad ammettere ed espletare le prove, altrimenti invita alla immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove il Collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, per l'assunzione delle stesse e la discussione orale.
10. La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter.
11. Il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato è fissato in misura pari al due per cento dei valore della controversia dichiarato in ricorso e viene versato dalle parti per metà ciascuna presso le sede del Collegio mediante assegni circolari intestati al Presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del Presidente è dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'uno per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.
12. I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un Fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del Presidente dei Collegio di conciliazione e arbitrato e dei proprio arbitro di parte.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 412-quater del codice di procedura civile, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita dei soggetti interessati alla procedura arbitrale.
7. Le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile possono essere decise da arbitri, oltre che nei casi previsti dall'articolo 806 del codice di procedura civile e dall'articolo 5 legge 11 agosto 1973, n. 533, anche qualora il contratto e la clausola compromissoria ivi contenuta, ovvero il compromesso, siano stati certificati in base alle norme di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le commissioni di certificazione dovranno accertare che la clausola compromissoria, ovvero il compromesso, contenga, anche mediante rinvio a regolamenti preesistenti dei collegi arbitrali, i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri ed il termine entro il quale il lodo deve essere emanato.
8. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Le commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi 3 e 4, del codice di procedura civile.
9. Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
10. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è soppresso l'inciso «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo.
11. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è soppresso.
12. All'articolo 2113 del codice civile, quarto comma, dopo le parole «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «ed ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
13. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 410-bis, secondo comma, e l'articolo 412-bis del codice di procedura civile.
14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Governo