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Legislatura XVI

Proposta emendativa 55.014.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2008  [ apri ]
55.014.

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifiche al codice di procedura civile, alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e ad altre norme connesse).

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;
b) al secondo comma le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:
Art. 38. - (Incompetenza). L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo.
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
b) al secondo comma la parola «sentenza»è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

4. All'articolo 40, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: «sentenza»è sostituita dalla seguente: «ordinanza».
5. Agli articoli 42, 43, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile la parola: «sentenza», ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».
6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;
b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

7. All'articolo 51 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
L'autorizzazione di cui al secondo comma è richiesta altresì dal giudice che, anche indirettamente, è chiamato nuovamente a conoscere, in sede di reclamo o di opposizione o in altra sede, di un proprio atto, anche relativo a procedimenti esecutivi o concorsuali; l'autorizzazione è negata solo se non è possibile designare un giudice diverso.
8. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».
9. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari».
10. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti ammessi, non contestati ovvero contestati in modo generico».
11. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

12. All'articolo 153 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.

13. All'articolo 285 del codice di procedura civile le parole «primo e terzo comma sono soppresse», e all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole «si notifica» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 170,».
14. II secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».
15. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistono giusti motivi, può concedere».
16. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile è soppresso.
17. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 191. - (Nomina del consulente tecnico). - Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».
18. II terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione ed il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».
19. Dopo l'articolo 257 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all'oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha, richiesto l'assunzione della prova predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

20. All'articolo 279 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa».
b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

21. All'articolo 296 dei codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo».
22. All'articolo 297 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
23. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
24. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «del secondo comma» sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

25. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».
26. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono aggiunte le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».
27. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione);
b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

28. Al primo comma dell'articolo 392 dei codice di procedura civile le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
29. Dopo l'articolo 614 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, e di ogni altra circostanza utile».
30. Correlativamente a quanto previsto dal comma 29, all'articolo 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole «cinque mensilità di retribuzione globale di fatto» sono aggiunte le seguenti: «e non si applica l'articolo 614-bis del codice di procedura civile».
31. All'articolo 616 del codice di procedura civile l'ultimo periodo è soppresso.
32. All'articolo 624 del codice di procedura civile i commi terzo e quarto sono soppressi.
33. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente: «Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;
b) al settimo comma le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

34. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) dell'articolo 163, terzo comma.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima dalla data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione in giudizio del terzo avviene a norma del comma precedente.

Art. 702-ter.
(Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono una istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 e si applicano le disposizioni del Libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede una istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Al termine della prima udienza, se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.
L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater.
(Appello).

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti dei collegio.

35. Dopo l'articolo 103 delle «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»,è aggiunto il seguente:

Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte dei giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351, 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto od indiretto.
Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.

36. L'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi là dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione».
37. Dopo il terzo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Nel caso di domande manifestamente fondate o infondate, in rito o nel merito, la sentenza è succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme di una giurisdizione superiore.
38. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.
39. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni del presente articolo che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
40. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente articolo si applicano gli articoli 345 e 616 del codice di procedura civile, come modificati dal presente articolo.
41. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La presente disposizione non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426.
39. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1o marzo 2006.

Il Governo