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Legislatura XVI

Proposta emendativa 52.4.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2008  [ apri ]
52.4.

Sostituire l'articolo 52 con il seguente:

Art. 52.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;
b) All'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette in via telematica all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fine della registrazione, unitamente agli elementi necessari per la determinazione dell'imposta. L'ufficio finanziario, entro dieci giorni dalla ricezione, procede alla eventuale correzione degli elementi comunicati dall'ufficio giudiziario per la determinazione dell'imposta e comunica gli estremi di protocollo unitamente all'avviso di liquidazione perché venga notificato alle parti costituite insieme alla copia precompilata del modello di pagamento telematico dell'imposta e a copia uso studio del provvedimento da registrare. L'ufficio finanziario, entro dieci giomi dalla comunicazione, nei casi di imposta prenotata a debito, entro dieci giorni dal pagamento, negli altri casi, comunica gli estremi di registrazione che vengono annotati dall'ufficio giudiziario in calce all'originale dell'atto o, comunque, in un file collegato a questo se si tratta di documento informatico».
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il domicilio eletto ai fini della liquidazione dell'imposta di registro.
2-ter. I provvedimenti della Corte di Cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione».
c) dopo il titolo XIV è inserito il seguente:

«Titolo XIV-bis.
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale).

Art. 73-bis (L).
(Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L).
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione»;
d) l'articolo 111 è sostituito dal seguente:

«Art. 111 (L).
(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio).

1. Non si procede al recupero di alcuna spesa nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
2. In caso di revoca dell'ammissione del patrocinio, ai sensi dell'articolo 112 comma 1, lett. d), e comma 2, si procede alla riscossione delle spese forfettizzate, delle spese anticipate dall'erario non comprese nella forfettizzazione nonché del contributo unificato e dell'imposta di registro»;
e) all'articolo 150, comma 4, le parole: «alta cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato»;
d) all'articolo 154 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) ai commi 1, 2 e 3 le parole «alla cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato»;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza o del decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione o dalla data del provvedimento di archiviazione, le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo e i crediti pecuniari sequestrati, con i relativi interessi, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di avervi diritto, sono devoluti allo Stato. La devoluzione opera di diritto.
3-ter. Alla destinazione provvede la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, osservando le disposizioni seguenti.
3-quater. Per le somme di denaro, i titoli e i valori depositati presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. Per le somme di denaro, i titoli e i valori depositati presso la cancelleria, questa vi provvede direttamente secondo le stesse modalità.
3-quinquies. Per i crediti pecuniari, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al terzo debitore, il quale provvede al versamento delle somme di denaro, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria»;
e) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per spese processuali nel processo amministrativo, contabile e tributario»;
f) all'articolo 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e pro quota»;
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le spese del processo anticipate dall'érario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.
2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di procedimento. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326»;
3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna, per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.
2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;
g) all'articolo 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale, è quello presso il giudice dell'esecuzione.».
h) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«Titolo II-bis.
(Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale).

Capo I

Riscossione mediante ruolo

Art. 227-bis (L).
(Quantificazione dell'importo dovuto).

1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, per i crediti relativi ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, della società stipulante prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Art. 227-ter (L).
(Riscossione a mezzo ruolo).

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio ovvero, per i crediti relativi ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, la società stipulante prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione ovvero, per i crediti relativi ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, la società stipulante prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di trenta giorni e una contestuale cartella di pagamento, contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
3. Le spese di notifica degli atti indicati nel comma 2 sono a carico del debitore, se quest'ultimo provvede al pagamento del credito.
4. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.

Art. 227-quater (L).
(Ruoli informatizzati).

1. Dopo aver svolto le attività previste dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, i ruoli informatizzati sono restituiti, in duplice esemplare, all'ufficio giudiziario.
2. La restituzione dei ruoli informatizzati proveniente su supporto cartaceo o magnetico avviene:
a) per le minute pervenute dal giorno 1 al giorno 15 entro l'ultimo giorno del mese,
b) per le minute pervenute dal giorno 16 entro il giorno 15 del mese successivo.

Art. 227-quinquies (L).
(Termini per la riscossione).

1. I termini per la riscossione previsti:
a) dall'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 per procedere alla notifica dell'invito e della cartella di pagamento, sono ridotti a cinque mesi;
b) dall'articolo 19, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la presentazione della comunicazione di inesigibilità come causa di perdita del diritto al discarico, sono ridotti a sedici mesi;
c) dall'articolo 50, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per procedere ad espropriazione forzata sono ridotti a tre mesi, decorrenti dalla notificazione della cartella di pagamento;
d) dall'articolo 50, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di efficacia dell'avviso di cui al comma 2 dello stesso articolo, sono ridotti a novanta giorni;
e) dall'articolo 53, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di perdita di efficacia del pignoramento senza che sia stato effettuato il primo incanto, sono ridotti a novanta giorni, decorrenti dalla data di esecuzione del pignoramento;
f) dall'articolo 25, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, sono ridotti a venti giorni, decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento;

2. La comunicazione di inesigibilità dell'agente, della riscossione costituisce attestazione di impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa idonea all'attivazione della procedura di conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 660, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 227-sexies (L).
(Sequestro conservativo di somme di denaro nel processo penale).

1. Quando è disposto il sequestro conservativo di una somma di denaro a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, l'agente della riscossione, entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che qualora la somma di denaro sia sufficiente a soddisfare il credito, la stessa verrà prelevata nel termine di un mese.
2. Se la somma sequestrata è insufficiente a soddisfare il credito, ferma restando la soddisfazione parziale con la medesima, per il residuo l'agente della riscossione provvederà secondo le modalità ordinarie.
3. Se la somma sequestrata eccede il credito per il quale si procede alla riscossione, l'agente della riscossione provvede alla restituzione dell'eccedenza, salvo che sia possibile procedere alla soddisfazione, totale o parziale, di eventuali altri crediti erariali iscritti a ruolo sul territorio nazionale nei confronti del medesimo debitore.

Art. 227-septies (L).
(Sequestro conservativo di crediti, beni mobili ed immobili nel processo penale).

1. Quando è disposto sequestro conservativo di un credito, di un bene mobile o immobile a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, e la sentenza di condanna prevede il pagamento di una pena pecuniaria, si procede all'iscrizione del credito a ruolo e contestualmente si trasmette all'agente della riscossione per via telematica l'elenco dei crediti e dei beni mobili o immobili sequestrati, nonché il provvedimento che dispone il sequestro.
2. L'agente della riscossione entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, prima di procedere alla fissazione degli incanti, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che in caso di mancato integrale pagamento nel termine di un mese, si procederà all'esecuzione forzata.
3. Gli effetti del sequestro cessano con l'integrale pagamento della somma iscritta a ruolo.

Art. 227-octies (L).
(Restituzione di cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna).

1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di condanna, le somme sequestrate di cui è stata disposta la restituzione al condannato sono versate all'erario dal funzionario addetto all'ufficio, sino alla concorrenza del credito per spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Se oggetto del sequestro sono assegni o altri titoli di credito, su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, le rispettive somme sono assegnate in pagamento delle spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie, con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Il funzionario addetto all'ufficio provvede alla vendita dei titoli sequestrati e versa il ricavato a pagamento di quanto indicato e alla restituzione dell'eccedenza.
3. Le altre cose sequestrate al condannato sono vendute a cura della cancelleria. La somma ricavata è versata in conto spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie, dedotte le spese di cui all'articolo 155. Se la somma ricavata supera l'ammontare del credito, l'eccedenza è restituita al condannato.
4. Del provvedimento di vendita degli oggetti sequestrati, la cancelleria dà avviso al condannato, con l'avvertenza che può ritirarli pagando l'intero ammontare del credito.
5. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.
6. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario o, nel caso in cui giudice dell'esecuzione è il giudice di appello, nell'albo del tribunale che ha pronunciato la sentenza di primo grado e degli altri uffici giudiziari dello stesso circondario, nonché nell'albo del tribunale del luogo in cui ha sede il giudice di appello.
7. Se i beni rimangono invenduti, il funzionario addetto all'ufficio comunica senza ritardo all'avente diritto che potrà ritirare i beni e che le spese di custodia e conservazione, decorsi venti giorni dalla comunicazione, sono in ogni caso dovute dallo stesso. Analoga comunicazione è eseguita al custode.
8. Se i beni sono affidati alla cancelleria, in caso di mancato ritiro nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, il funzionario presenta l'elenco al giudice dell'esecuzione che ne dispone la distruzione.
9. Le spese per la distruzione dei beni rimasti invenduti sono in ogni caso a carico del condannato.

Art. 227-nonies (L).
(Norme applicabili).

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218 comma 2, 220»;

2. L'articolo 208, comma 1, così come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti definiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il Governo