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Legislatura XVI

Proposta emendativa 49.031.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2008  [ apri ]
49.031.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali).

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per (adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 é abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo su proposta del Ministro per le riforme ed il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.».
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale.».

2. I comuni e le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati, per lo svolgimento di attività e servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.
3. In attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia pari almeno a 20.000 abitanti.

Il Governo