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Legislatura XVI

Proposta emendativa 77.010.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2008  [ apri ]
77.010.

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Eliminazione della rilevazione, i flussi trimestrali di cassa).

1. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.

Il Governo