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Legislatura XVI

Proposta emendativa 69.19.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1386

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2008  [ apri ]
69.19. (nuova formulazione)

L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

Art. 69.
(Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali).

1. Con effetto dal 1o gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o aumenti biennali.
2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o aumento biennale maturato.
3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2003, n. 93 e quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il Governo
69.19.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 69.
(Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali).

1. Con effetto dal 1o gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o aumenti biennali.
2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o aumento biennale maturato.
3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2009, 72 milioni di euro per l'anno 2010, 96 milioni di euro per l'anno 2011, a 180 milioni di euro per l'anno 2012 e a 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 36 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e quanto a 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dell'1,66 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il Governo